Con il 1° giugno 2011 entrano in vigore le nuove regole previste dal decreto 141 del 2010 (che recepisce una direttiva europea in materia di credito al consumo) volte a tutelare maggiormente i consumatori, ad aumentare la trasparenza dei contratti e dei costi e a informare correttamente i consumatori prima della firma dei contratti di finanziamento.
Le nuove disposizioni introducono tra l’altro le seguenti definizioni:
Con l’entrata in vigore delle nuove norme sono stati eliminati per le sole operazioni di credito ai consumatori, in via definitiva, i seguenti strumenti di trasparenza:
In loro sostituzione è stato introdotto un nuovo unico documento strutturato secondo uno schema standard europeo denominato “Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori” (IEBCC o SECCI in versione inglese Standard European Consumer Credit Information).
Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori Il documento IEBCC deve essere personalizzato per il cliente con rifermento alla operazione di credito richiesta al finanziatore e consegnato allo stesso prima della sottoscrizione dell’eventuale contratto di credito.
Da un punto di vista formale il documento IEBCC risulta di fatto una “summa” dei tre documenti eliminati dalla nuova normativa. Infatti esso contiene come:
Nello specifico il documento IEBCC, la cui struttura non è in alcun modo modificabile dal finanziatore, ma che è sottoponibile da parte dello stesso ad un termine di validità, risulta suddiviso in 5 sezioni, ognuna delle quali è a sua volta strutturata in informazioni di base predefinite.
sezione 1:identità e contatti del finanziatore e dell’eventuale intermediario del credito
sezione 2:caratteristiche principali del prodotto di credito
sezione 3:costi del credito
sezione 4:altri importanti aspetti legali
sezione 5:informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
Le prime 4 sezioni sono obbligatorie mentre la quinta deve inserita solo esclusivamente nel caso in cui sia prevista la commercializzazione a distanza del contratto di credito, ovvero senza la presenza contestuale del cliente e di un incaricato del finanziatore.